Determinazione del
territorio vocato per la gestione del daino
Sulla base delle considerazioni sopra esposte e dell’esigenza di
contenimento dell’espansione della specie, i criteri di individuazione
delle aree vocate per il daino sono stati profondamente cambiati
rispetto al precedente piano faunistico.
I
criteri sono stati i seguenti:
·
Previsione di due sole categorie di vocazione: area
vocata e area non vocata;
·
Forte riduzione dell’area vocata e limitazione ai
sub-areali relativi ai più importanti nuclei esistenti (Casentino,
Pratomagno valdarnese, Alpe della Luna).
1)
Area non vocata per il
daino (ANV); in questa classe sono ricomprese sia le zone non adatte
alle esigenze ecologiche della specie (in cui il daino è per lo più
assente), sia quelle zone dove la specie è attualmente presente ma non
è più indesiderabile in relazione ai danni potenzialmente causabili e
alla diffusione di colture a rischio e dove quindi se ne vuole
contrastare fortemente l’espansione.
2)
Area vocata per il daino
(AV); in questa classe sono ricomprese le aree dove la presenza del
daino può essere tollerata purché la sua densità sia mantenuta entro
valori non troppo elevati, tali da non creare problemi rilevanti alle
attività agro-forestali e da non esercitare una sensibile competizione
nei confronti del capriolo e del cervo. L’area comprende le zone dove
la specie è attualmente presente con popolazioni stabili e
corrispondenti ad alcuni degli originali centri di introduzione della
specie nel territorio provinciale. In tali aree la densità
raggiungibile dal daino è comunque inferiore anche in considerazione
della quota media più elevata del territorio che presenta porzioni
poste a quote superiori a 1000 e con punte fino a 1600 mt. Gran parte
di questa categoria rientrava nel precedente PFVP entro la classe di
vocazione ridotta AV2.
L’area vocata alla specie daino ammonta a 54.000 ha circa, mentre nel
precedente piano faunistico l’area vocata era pari a 220.000 ha circa
(AV1 e AV2 combinate).
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