Art. 1
Stagione venatoria e giornate di caccia
1.
La stagione venatoria ha inizio la terza
domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2.
Per l’intera stagione venatoria la caccia è
consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare
della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì,
giovedì, sabato e domenica.
3.
Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di
ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di
martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la
caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di
usufruire anche in modo continuativo delle giornate di
caccia a propria disposizione per l’intera stagione
venatoria.
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