Art. 2
Giornata venatoria
1.
L’esercizio venatorio è consentito da un’ora
prima
del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo
compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio
sono indicati i seguenti specifici orari:
a)
dal 15 al 30 settembre:
dalle ore 6,00 alle ore 19,00
(ora legale);
b)
dal I ottobre al 15 ottobre:
dalle ore 6,30 alle ore
18,30 (ora legale);
c)
dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità
dell’ ora
legale:
dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
d)
dal giorno di ripristino dell’ora solare al
31 ottobre:
dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
e)
dal 1 novembre al 15 novembre:
dalle ore 6,00 alle
ore 17,00;
f)
dal 16 novembre al 30 novembre:
dalle ore 6,15
alle ore 16,45;
g)
dal I dicembre al 15 dicembre:
dalle ore 6,30 alle
ore 16,38;
h)
dal 16 dicembre al 31 dicembre:
dalle ore 6,45 alle
ore 16,45;
i)
dal 1 gennaio al 15 gennaio:
dalle ore 7,00 alle ore
17,15;
j)
dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45
alle
ore 17, 30.
Fanno eccezione:
a)
la caccia di selezione agli ungulati che
termina
un’ora dopo il tramonto;
b)
la caccia alla beccaccia che inizia un’ora
dopo gli
orari di cui sopra.
|