Art. 3
Modalità e forme di caccia
1.
L’esercizio venatorio dalla terza domenica di
settembre
al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l’ausilio
del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o
temporaneo.
2.
Le Province possono regolamentare, nel
periodo
compreso fra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, la caccia
vagante e l’uso del cane.
La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso
fra 1’8 dicembre ed il 31 gennaio 1’uso del cane da seguita.
3.
È vietato, per l’installazione degli
appostamenti
temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da
colture arboree sia agricole che forestali e da piante
destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata
vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea,
appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4.
Gli appostamenti temporanei devono essere
rimossi
a cura dei fruitori al momento dell’abbandono e comunque al
termine della giornata venatoria. Le postazioni per la
caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con
il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli
appostamenti temporanei possono essere installati un’ora
prima dell’orario di caccia.
5.
L’accesso agli appostamenti fissi o agli
appostamenti
temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante
o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia
di cui all’articolo 1 comma 3, è consentito solo con il
fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6.
Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei
bossoli delle
cartucce sparate.
7.
Non è consentita la posta alla beccaccia né
la caccia
da appostamento al beccaccino.
8.
La caccia alla lepre in battuta può essere
effettuata
con un massimo di 7 partecipanti.
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