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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


CALENDARIO VENATORIO 2005/2006

Testo Completo (microsoft word)

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Index

 

Art. 3

 

Modalità e forme di caccia

 

1. L’esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l’ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

 

2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l’uso del cane.

La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra 1’8 dicembre ed il 31 gennaio 1’uso del cane da seguita.

 

3. È vietato, per l’installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

 

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell’abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un’ora prima dell’orario di caccia.

 

5. L’accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all’articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

 

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

 

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

 

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

 


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