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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


CALENDARIO VENATORIO 2005/2006

Testo Completo (microsoft word)

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Index

Art. 4

 

Carniere giornaliero

 

 

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

 

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

 

a) lepre: un capo;

b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;

c) beccaccia: tre capi;

d) tortora: dieci capi.

 

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

 

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell’ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.


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