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Art. 4
Carniere giornaliero
1.
Per ogni giornata di caccia il carniere
complessivo
non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i
venti capi di selvaggina migratoria.
2.
Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore
non può
superare per specie le seguenti quantità:
a)
lepre: un capo;
b)
palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi
complessivi;
c)
beccaccia: tre capi;
d)
tortora: dieci capi.
3.
I limiti giornalieri di carniere relativi
alla selvaggina
stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle
aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle
quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati
dalla Provincia.
4.
Per gli ungulati il cui prelievo avvenga
nell’ambito
di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui
al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite
schede. |