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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


CALENDARIO VENATORIO 2005/2006

Testo Completo (microsoft word)

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Index

Art. 5

 

Allenamento ed addestramento cani

 

 

1. L’allenamento dei cani è consentito, nei giorni fissati dal comma 10 dell’articolo 30 della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n° 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") dal 21 agosto al 15 settembre 2005 nei giorni di martedì, giovedì, sabato, domenica, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.

Negli ultimi dieci giorni, dal 6 al 15 settembre 2005, l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale Caccia (ATC). L’allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all’articolo 42 comma 2 della L.R. 3/94 e alla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

Per i cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad ATC toscani l’accesso è consentito solo in regime di reciprocità.


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