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Art. 5
Allenamento ed addestramento cani
1.
L’allenamento dei cani è consentito, nei
giorni fissati
dal comma 10 dell’articolo 30 della Legge Regionale 12
gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992,
n° 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo
venatorio")
dal 21 agosto al 15 settembre 2005
nei giorni di martedì, giovedì, sabato, domenica, dal
sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore
19.00 (ora legale), sull’intero territorio regionale non
soggetto a divieto di caccia.
Negli ultimi dieci giorni, dal 6 al 15 settembre 2005,
l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli
cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale Caccia (ATC).
L’allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle
produzioni agricole di cui all’articolo 42 comma 2 della
L.R. 3/94 e alla deliberazione del Consiglio Regionale 20
dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.
Per i cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad
ATC toscani l’accesso è consentito solo in regime di
reciprocità. |