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Art. 6
Tesserino
venatorio
1.
Il cacciatore deve essere munito del
tesserino
venatorio, valido su tutto il territorio nazionale,
rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della
licenza di caccia valida e del cedolino attestante la
riconsegna del tesserino della stagione precedente.
I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l’inizio
della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino
al Comune di provenienza.
2.
Il cacciatore, all’inizio della giornata
venatoria,
deve marcare, con un segno (I) o (X), mediante penna
indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli
appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza
della data della giornata di caccia, dell’Ambito
Territoriale di Caccia o istituto privato. Deve inoltre
indicare l’eventuale mobilità e la fruizione continuativa
delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da
appostamento.
Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo
di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve
essere indicato negli appositi spazi, al termine della
giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il
tesserino venatorio consente l’effettuazione di un numero
complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni
cacciatore per l’intera stagione venatoria (terza domenica
di settembre 31 gennaio).
Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi
dell’articolo 1 comma 3, dell’articolo 7 comma 6,
dell’articolo 8 comma 1 o in altre regioni sono cumulabili.
3.
Il deposito dei capi di stanziale abbattuti
deve essere
indicato sul tesserino venatorio mediante l’apposizione di
un cerchio attorno alla segnatura I o X che contrassegna
l’abbattimento del capo, cosi come indicato nel tesserino
venatorio.
4.
Il tesserino è mezzo di controllo delle
quantità e
delle specie prelevate ed a tal fine deve essere
riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di
residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo
ha rilasciato.
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