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Art. 7
Periodi di caccia e specie cacciabili
1.
Dal 18 settembre al 31 dicembre 2005 la
caccia è
consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice
rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur).
Per la pernice rossa e la starna le Province possono
determinare limitazioni relative ad aree e periodi di
caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende
faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia
approvato specifici piani di prelievo.
2.
Dal 18 settembre al 8 dicembre 2005 è
consentita
la caccia alla lepre comune. Le Province possono, per
motivate ragioni legate alla consistenza faunistica,
posticipare la chiusura al 31 dicembre.
3.
Dal 18 settembre al 31 gennaio 2006 la caccia
è
consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia,
beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio,
cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino,
gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia,
marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella,
porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
4.
Dal 18 settembre al 31 ottobre 2005 è
consentita la
caccia al combattente.
5.
Dal 1° novembre al 31 gennaio 2006 è
consentita
la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal
regolamento regionale 25 febbraio 2004 n. 13/R. Le Province
possono individuare i territori nei quali la caccia al
cinghiale può essere anticipata a partire dal 1 ottobre nel
rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 comma 2
della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).
6.
Nel rispetto delle indicazioni dei piani di
cui all’articolo
30 comma 6 della L.R. 3/1994 le Province, sentito l’Istituto
Nazionale per la fauna selvatica (INFS), predispongono a
partire dal 1 agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di
prelievo sulla base di piani di assestamento delle
popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza
del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla
Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani
di assestamento presentati dal concessionario.
L’autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'INFS.
Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto
da neve. Nei periodi 1 agosto - terza domenica di settembre
e 1 febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque
giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.
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