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Art. 8
Deroghe
1.
La Giunta Regionale può consentire, sulla
base
delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori
provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno
utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da
appostamento all’alzavola, al germano reale, alla marzaiola,
alla tortora (Streptopelia turtur), al colombaccio e al
merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del
colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da
appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e
per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi.
La Giunta regionale nell’atto di autorizzazione individua
gli orari di caccia e i territori ove questa può essere
svolta, nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo
18 comma 2 della L. 157/1992. La Giunta regionale può
altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi
artificiali o altre superfici allagate artificialmente la
caccia solo da appostamento fisso, all’alzavola, al germano
reale e alla marzaiola.
2.
L’allenamento e l’addestramento dei cani è
vietato
nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
3.
Nelle aziende agrituristico - venatorie, ai
sensi dell’articolo
16 della L. 157/1992 è ulteriormente consentito, nel
rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province,
il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento
germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre e
ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli
ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio è
consentito a partire dalla terza domenica di settembre e
anche in caso di terreno coperto da neve.
4.
Le Province possono, sentiti i Comitati di
Gestione
degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per
le aziende faunistico-venatorie e, agrituristicovenatorie,
nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.
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