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Art.
13
Immissioni
1.
Nei territori degli ATC le immissioni di
selvaggina
sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla
specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta
eccezione per le strutture di ambientamento o zone di
rispetto appositamente predisposte dove la caccia รจ vietata
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