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Art.
14
Sanzioni
1.
Per le violazioni alle norme della presente
legge,
non espressamente previste dalla L.R. 3/1994 e dalla L.
157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q)
dell’articolo 58, della L.R. 3/1994.
2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si
applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.
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