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Art.
15
Norma finale
1.
Per tutto quanto non previsto dalla presente
legge,
valgono le disposizioni vigenti in materia.
2.
La Giunta regionale, nell’attivazione degli
accordi
di cui all’art. 12 comma 3 del D.P.G.R. n. 13/R del
25/02/2004 (Regolamento di accesso e gestione degli ATC)
determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto
delle condizioni di reciprocità. |