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CACCIA NEL MESE DI GENNAIO 2006
11.
La caccia vagante con l’uso del cane da ferma
e
da cerca, nel periodo dal 7 al 31 gennaio 2006, è consentita
nei seguenti casi e nei seguenti territori:
a)
caccia in forma singola e alla sola
beccaccia
con
l’utilizzo di un massimo di 2 (due) cani da ferma con
l’esclusione
dei seguenti territori: dal confine con l’Umbria, lato
sinistro della Strada Statale n.71 Umbro Casentinese fino
alla frazione di Borgo a Giovi. Da qui, per la Strada
Provinciale della Libbia fino a Ripa di Quarata. Quindi, per
la Strada Provinciale Setteponti fino all’ incrocio con la
Strada Comunale che conduce alla Frazione di Montione.
Dall’ incrocio per la suddetta Strada Comunale fino alla
frazione di S. Leo. Da S. Leo per la strada statale n. 69 di
Valdarno fino al canale Maestro della Chiana. Per la sponda
destra del canale maestro della Chiana fino alla frazione
Ponte a Chiani. Da qui per la Strada Provinciale di
Pescaiola fino al bivio con la Strada Provinciale Vecchia
Senese. Da qui per la Strada Provinciale Vecchia Senese fino
all’innesto con la Strada Provinciale di Procacci fino a
Lucignano. Da qui per la strada Provinciale Siena Cortona
fino all’incrocio con l’Autostrada del Sole quindi lungo
l’Autostrada del Sole, lato sud, fino al confine con la
Provincia di Siena;
b)
la caccia vagante con l’uso di non più di 2
(due)
cani, da ferma o da cerca, è inoltre consentita, lungo i
corsi d’acqua (non oltre i 50 metri dal limite delle acque),
colmate e zone di pianura di cui all’allegato elenco, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
12.
DI STABILIRE
che nel periodo dal 7 gennaio al
31 gennaio 2006 ad eccezione di quanto previsto nelle lett.
a) e b) del punto 11, la caccia é consentita unicamente da
appostamento fisso o temporaneo al quale si dovrà accedere
con il fucile scarico e in custodia o racchiuso in idoneo
involucro o smontato.
13.
DI RICHIEDERE
alla Giunta Regionale
Toscana, di consentire ai sensi dell’art. 8, 1° comma, della
L.R. n. 20 del 10.06.2002 per i giorni 1 e 4
Settembre 2005
la caccia da appostamento
alle specie
previste nello stesso articolo.
14.
DI ALLEGARE
al presente, quale parte integrante
e sostanziale, l’elenco delle zone dove l’attività venatoria
é riservata alla gestione privata, dove la caccia é vietata
e l’indicazione dei territori dove, secondo quanto previsto
al punto 11, lett. a) e b) di cui sopra, la caccia vagante e
l’uso del cane é consentita nel periodo dal giorno 7 al 31
gennaio 2006.
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