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L’art. 21, comma 1, lettera c) recita:
è vietato a
chiunque l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di
riproduzione della fauna selvatica,
nelle foreste demaniali ad eccezione di
quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il
parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, non
presentino condizioni favorevoli alla riproduzione e alla
sosta della fauna selvatica.
Foreste Demaniali Regionali
Foreste Demaniali Statali
Si avanzano tuttavia le seguenti proposte:
1.
Verifica
della congruenza tra poligoni ufficiali e perimetri tabellati
delle Riserve Naturali dello stato in gestione all’ufficio di
Pieve S.Stefano.
2.
Istituzione
di una zona di protezione lungo le rotte di migrazione sulla
superficie attualmente occupata dall’ Area addestramento cani
“Viamaggio”, qualora questa non venisse riconfermata. In tal
caso se ne propone anche una revisione dei confini.
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