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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE E PER IL MANTENIMENTO DI TRADIZIONI LOCALI

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9

 

Art.1

 

Il Dirigente del Servizio Caccia, ai sensi della L.R.T. n° 3/94 e dell’art. 35, comma 1, del T.U. dei regolamenti regionali approvato con DPGR del 25 febbraio 2004, n°13/r, autorizza la detenzione di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna autoctona secondo le disposizioni del presente regolamento.


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