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Art.1
Il Dirigente del Servizio Caccia, ai sensi della L.R.T. n°
3/94 e dell’art. 35, comma 1, del T.U. dei regolamenti
regionali approvato con DPGR del 25 febbraio 2004, n°13/r,
autorizza la detenzione di mammiferi e uccelli appartenenti
alla fauna autoctona secondo le disposizioni del presente
regolamento. |