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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9

 

 

Art. 1

 

(Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento)

 

Tutti i distretti

 

1) La Provincia e l’ A.T.C. possono consentire, anche a singoli distretti, l’assegnazione delle sottozone di caccia ai cacciatori per la durata di più stagioni venatorie (max 3); il cacciatore ha comunque la facoltà di cambiare la propria sottozona scegliendone un’altra tra quelle libere.

 

Distretti multispecie di daino o muflone

 

1) Nei distretti multispecie vengono preventivamente individuate, su proposta dei responsabili, le sottozone idonee per la caccia di ciascuna specie. Tali sottozone sono dette “vocate”.

 

2) Nei distretti cervo, ogni cacciatore può scegliere qualsiasi  sottozona o  punto di appostamento all’interno del distretto,  anche al di fuori del proprio distretto capriolo.

 

3) Nei distretti multispecie scelgono la sottozona per primi i cacciatori che partecipano agli abbattimenti di capriolo, all'interno dei rispettivi distretti.

I cacciatori che partecipano agli abbattimenti di daino o/e muflone scelgono le sottozone in base ai seguenti criteri:

 

a) Il cacciatore di daino-muflone che abbia scelto per il capriolo una sottozona vocata anche per la seconda specie, mantiene tale sottozona per entrambe le specie, indipendentemente dalla graduatoria daino-muflone.  Nelle sottozone vocate a capriolo e a daino/muflone scelte da un cacciatore che ha solo il capriolo, è ammesso anche un cacciatore che gestisce il daino/muflone. I punti di appostamento (Max n° 2 per cacciatore) sono scelti prima dal cacciatore di capriolo.

b) I rimanenti cacciatori di daino-muflone scelgono le restanti sottozone vocate per la specie prescelta, secondo l'ordine della graduatoria daino-muflone, libere da altro cacciatore di daino-muflone

c) Qualora le sottozone vocate a daino-muflone siano esaurite, il cacciatore potrà scegliere due sottozone di cui una di daino-muflone occupata da altro cacciatore. Il cacciatore potrà abbattere entrambe le specie in entrambe le sottozone, nel limite dei capi a lui assegnati.

 

4) All'interno della sottozona ciascun cacciatore di cui al comma 7 a) può scegliere fino ad un massimo di 3 punti di appostamento.

I cacciatori di cui al comma 7 b) e c) che scelgono una sottozona occupata da un altro cacciatore  ne scelgono al massimo 2.

Ugualmente i cacciatori che esercitano soltanto la caccia al capriolo, possono scegliere fino a 3 punti nelle sottozone solo a capriolo, e fino a 2 in quelle vocate anche ad altre specie.

 

5) Il cacciatore che abbia completato l'abbattimento dei capi di capriolo assegnati, può spostarsi, anche subito, in altra sottozona vocata per daino-muflone, purchè non occupata da altro cacciatore di daino-muflone. Se la sottozona è occupata da un cacciatore di capriolo dovrà scegliere appostamenti diversi (max 2). Il cacciatore che abbia completato l’abbattimento del daino segue, per gli spostamenti, il regolamento del capriolo.

 

6) Il cacciatore che non abbia completato l'abbattimento del capriolo potrà spostarsi soltanto in sottozone libere da ogni cacciatore e vocate per entrambe le specie.

 

7) Eventuali deroghe ai criteri di cambio di sottozona potranno essere valutate, d’intesa tra l’Amministrazione provinciale, il coordinatore di  A.T.C., ed il presidente del distretto, qualora la percentuale di realizzazione del piano sia modesta, o vi siano motivazioni particolari dovute ai danni causati dalle specie alle colture o al bosco.

 

8) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, valgono al fine della scelta ed utilizzo delle sottozone e dei punti di appostamento, le ulteriori indicazioni fornite ogni anno nelle istruzioni di caccia.

 

Distretti multispecie di cervo

 

1) I cacciatori aventi diritto all'abbattimento di cervo scelgono durante l'apposita assemblea le sottozone o i punti di abbattimento in cui effettuare il prelievo, in base al proprio ordine di graduatoria.

 

2) All'interno di una  sottozona il cacciatore può scegliere fino ad un massimo di 3 punti di appostamento (2 punti se i cacciatori sono 2).

 

3) Il cambio di sottozona è possibile dopo aver effettuato 5 uscite di caccia nella sottozona che si intende cambiare e previo assenso di un responsabile di distretto. Il cambio di sottozona è comunicato alla provincia tramite inserimento in cassetta dell’apposito modulo (Modello 6) controfirmato da un responsabile e corredato della carta topografica con indicati gli appostamenti e posti auto utilizzati.

 

4) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, valgono al fine della scelta ed utilizzo delle sottozone e dei punti di appostamento, le ulteriori indicazioni fornite ogni anno nelle istruzioni di caccia.

 


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