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Art. 1
(Scelta
delle sottozone e dei punti di appostamento)
Tutti i distretti
1)
La Provincia e l’ A.T.C. possono consentire,
anche a singoli distretti, l’assegnazione delle sottozone di
caccia ai cacciatori per la durata di più stagioni venatorie
(max 3); il cacciatore ha comunque la facoltà di cambiare la
propria sottozona scegliendone un’altra tra quelle libere.
Distretti multispecie di
daino o muflone
1)
Nei distretti multispecie vengono preventivamente
individuate, su proposta dei responsabili, le sottozone
idonee per la caccia di ciascuna specie. Tali sottozone sono
dette “vocate”.
2)
Nei distretti cervo, ogni cacciatore può scegliere
qualsiasi sottozona o punto di appostamento all’interno
del distretto, anche al di fuori del proprio distretto
capriolo.
3)
Nei distretti multispecie scelgono la sottozona per primi i
cacciatori che partecipano agli abbattimenti di capriolo,
all'interno dei rispettivi distretti.
I cacciatori che partecipano agli
abbattimenti di daino o/e muflone scelgono le sottozone in
base ai seguenti criteri:
a) Il cacciatore di daino-muflone che abbia
scelto per il capriolo una sottozona vocata anche per la
seconda specie, mantiene tale sottozona per entrambe le
specie, indipendentemente dalla graduatoria daino-muflone.
Nelle sottozone vocate a capriolo e a daino/muflone scelte
da un cacciatore che ha solo il capriolo, è ammesso anche un
cacciatore che gestisce il daino/muflone. I punti di
appostamento (Max n° 2 per cacciatore) sono scelti prima dal
cacciatore di capriolo.
b) I rimanenti cacciatori di daino-muflone
scelgono le restanti sottozone vocate per la specie
prescelta, secondo l'ordine della graduatoria daino-muflone,
libere da altro cacciatore di daino-muflone
c) Qualora le sottozone vocate a
daino-muflone siano esaurite, il cacciatore potrà scegliere
due sottozone di cui una di daino-muflone occupata da altro
cacciatore. Il cacciatore potrà abbattere entrambe le specie
in entrambe le sottozone, nel limite dei capi a lui
assegnati.
4)
All'interno della sottozona ciascun
cacciatore di cui al comma 7 a) può scegliere fino ad un
massimo di 3 punti di appostamento.
I cacciatori di cui al comma 7 b) e c) che
scelgono una sottozona occupata da un altro cacciatore ne
scelgono al massimo 2.
Ugualmente i cacciatori che esercitano soltanto la caccia al
capriolo, possono scegliere fino a 3 punti nelle sottozone
solo a capriolo, e fino a 2 in quelle vocate anche ad altre
specie.
5)
Il cacciatore che abbia completato l'abbattimento dei capi
di capriolo assegnati, può spostarsi, anche subito, in altra
sottozona vocata per daino-muflone, purchè non occupata da
altro cacciatore di daino-muflone. Se la sottozona è
occupata da un cacciatore di capriolo dovrà scegliere
appostamenti diversi (max 2). Il cacciatore che abbia
completato l’abbattimento del daino segue, per gli
spostamenti, il regolamento del capriolo.
6)
Il cacciatore che non abbia completato l'abbattimento del
capriolo potrà spostarsi soltanto in sottozone libere da
ogni cacciatore e vocate per entrambe le specie.
7)
Eventuali deroghe ai criteri di cambio di sottozona potranno
essere valutate, d’intesa tra l’Amministrazione provinciale,
il coordinatore di A.T.C., ed il presidente del distretto,
qualora la percentuale di realizzazione del piano sia
modesta, o vi siano motivazioni particolari dovute ai danni
causati dalle specie alle colture o al bosco.
8)
Per tutto quanto non espressamente indicato
nel presente articolo, valgono al fine della scelta ed
utilizzo delle sottozone e dei punti di appostamento, le
ulteriori indicazioni fornite ogni anno nelle istruzioni di
caccia.
Distretti multispecie di
cervo
1)
I cacciatori aventi diritto all'abbattimento di cervo
scelgono durante l'apposita assemblea le sottozone o i punti
di abbattimento in cui effettuare il prelievo, in base al
proprio ordine di graduatoria.
2)
All'interno di una sottozona il cacciatore
può scegliere fino ad un massimo di 3 punti di appostamento
(2 punti se i cacciatori sono 2).
3)
Il cambio di sottozona è possibile dopo aver effettuato 5
uscite di caccia nella sottozona che si intende cambiare e
previo assenso di un responsabile di distretto. Il cambio di
sottozona è comunicato alla provincia tramite inserimento in
cassetta dell’apposito modulo (Modello 6) controfirmato da
un responsabile e corredato della carta topografica con
indicati gli appostamenti e posti auto utilizzati.
4)
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente
articolo, valgono al fine della scelta ed utilizzo delle
sottozone e dei punti di appostamento, le ulteriori
indicazioni fornite ogni anno nelle istruzioni di caccia.
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