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Art.1
Il Dirigente del Servizio Caccia autorizza, nel rispetto dei
piani annuali di ripopolamento determinati dai comitati di
gestione degli A.T.C. concordati con la Provincia, ai sensi
dell’art. 32 lett. ff), della L.R.T. n° 3/94, l’immissione
di selvaggina nel territorio provinciale secondo le norme
contenute nel presente regolamento.
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