Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

    LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, n. 157

     
   
  Philips Wouwerman (1619-1668), "caccia col falcone" (part.)  

Premessa

 

La caccia nel nostro paese è disciplinata da una legge dello Stato e dalle leggi di ciascuna Regione, secondo il disposto dell'art. 117 della Costituzione Italiana, che prevede che la materia caccia (con altre) è trasferita alle Regioni e queste provvedono a legiferare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

La legge nazionale che fissa i principi fondamentali è la legge n. 157 del 11.2.1992, che si colloca appunto tra quelle indicate come leggi quadro o cornice o norma-principio chiamate a fissare le grandi linee della normativa che regola un determinato settore, ad individuare gli interessi nazionali irrinunciabili e a dettare i criteri per l'attuazione in sede locale delle direttive comunitarie. E' insomma la cornice entro la quale le Regioni debbono legiferare. A differenza delle Regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale nell'emanare le loro leggi sono tenute ad osservare soltanto i principi più importanti, con l'obbligo comunque di non violare i principi generali della legge statale. Ma quali sono questi principi fondamentali?

La fauna selvatica come patrimonio dello Stato, la tutela della medesima come regola e la caccia come eccezione, il divieto dell'uccellagione, l'obbligo degli esami per gli aspiranti cacciatori, la validità della licenza su tutto il territorio nazionale e le condizioni per conseguire la licenza medesima, le sanzioni penali, ecc.

Per comprendere il rapporto Stato-Regioni valga per tutti l'esempio delle giornate settimanali di caccia. Alle Regioni è data la possibilità di determinare le giornate settimanali in cui praticare la caccia, fermo restando che non possono esser più di tre e che il martedì e il venerdì sono di silenzio venatorio su tutto il territorio nazionale. Potranno insomma indicare giorni fissi o a scelta, due invece che tre, ma mai di martedì o di venerdì, o quattro al posto di tre.

  

In conclusione va ricordato: 

  

1) in materia di caccia le leggi sono emanate dallo Stato e dalle Regioni;

 

2) le Regioni emanano le proprie leggi in conformità alla legge quadro n. 157/92, alle convezioni internazionali e alle direttive comunitarie, più note come direttive CEE;

  

3) le Province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f) della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali. Di fatto alle Province è attribuita la piena competenza ad esercitare funzioni amministrative proprie in materia di caccia e di protezione della fauna; non solo, queste hanno anche un potere deliberativo che gli articoli 10 e 15 della legge n. 157/92 espressamente loro attribuiscono nella fase preparatoria dei piani faunistico-venatori.

   

Sommario (click sulle voci d'interesse)

 

Art.  1 - Fauna selvatica.


Art.  2 - Oggetto della tutela.


Art.  3 - Divieto di uccellagione.


Art.  4 - Cattura temporanea e inanellamento.


Art.  5 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.


Art.  6 - Tassidermia.


Art.  7 - Istituto nazionale per la fauna selvatica.


Art.  8 - Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.


Art.  9 - Funzioni amministrative.


Art. 10 - Piani faunistico-venatori.


Art. 11 - Zona faunistica delle Alpi.


Art. 12 - Esercizio dell'attività venatoria.


Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.


Art. 14 - Gestione programmata della caccia.


Art. 15 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.


Art. 16 - Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.


Art. 17 - Allevamenti.


Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.


Art. 19 - Controllo della fauna selvatica.

 

 

Art. 20 - Introduzione di fauna selvatica dall'estero.


Art. 21 - Divieti.


Art. 22 - Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.


Art. 23 - Tasse di concessione regionale.


Art. 24 - Fondo presso il Ministero del tesoro.


Art. 25 - Fondo di garanzia per le vittime della caccia.


Art. 26 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.


Art. 27 - Vigilanza venatoria.


Art. 28 - Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.


Art. 29 - Agenti dipendenti degli enti locali.


Art. 30 - Sanzioni penali.


Art. 31 - Sanzioni amministrative.


Art. 32 - Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.


Art. 33 - Rapporti sull'attività di vigilanza.


Art. 34 - Associazioni venatorie.


Art. 35 - Relazione sullo stato di attuazione della legge.


Art. 36 - Disposizioni transitorie.


Art. 37Disposizioni finali.

 

AGGIORNAMENTI

 

Decreto legge 23.12.1995, n. 546: Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   

21 marzo 1997. Modificazione dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   

22 novembre 1993. Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili.

 

 

   
   
     
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