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1.
La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed
è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2.
L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non
contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna
selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni
agricole.
3. Le regioni
a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla
gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna
selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni
internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome provvedono in base
alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi
statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno
1990, n. 142.
4. Le
direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,
85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE
della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati,
concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono
integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini
previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre
attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950,
resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con
legge 5 agosto 1981,n. 503.
5. Le regioni
e le province autonome in attuazione delle citate direttive
79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire
lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui
all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, zone di protezione finalizzata al
mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze
ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e
alla creazione di biotopi. Tali attività concernono
particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco
allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito
dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di
inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno
dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo,
d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il
Ministro dell'ambiente.
6. Le regioni
e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente
una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e
sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2
della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro
dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e
delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di
conformità della presente legge e delle leggi regionali e
provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni
delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna
selvatica.
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