Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Legge 11 Febbraio 1992, n. 157         


Art. 3 - Divieto di uccellagione

 

1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

  

Legge 11 Febbraio 1992, n. 157         


Art. 3 - Divieto di uccellagione

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