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1.
Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la
vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle
specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di
richiami.
2.
Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e
gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura
appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4,
consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività
venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la
detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni
specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per
i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da
appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di
cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di
dieci unità.
3.
Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli
appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non
superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4.
L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da
coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria
1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza,
l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni
nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5.
Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli
ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui
all'articolo 14, comma 12.
6.
L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di
richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno
optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5,
lettera b). Oltre al titolare, possono accedere
all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare
medesimo.
7.
E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili
mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme
regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8.
La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro
presentazione all'ente competente del richiamo morto da
sostituire.
9.
E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come
richiami vivi per l'attività venatoria.
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