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1.
Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano
l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o
il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2.
I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità
competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di
specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste
relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi
diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la
caccia della specie in questione.
3.
L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la
revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di
tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene
illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura
esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel
calendario venatorio.
4.
Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto
a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di
cui al comma 1.
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