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1.
L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui
all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data
di entrata in vigore della presente legge assume la
denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)
ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e
consulenza per lo Stato. le regioni e le province.
2.
L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale
in Oziano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza
del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, definisce
nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica l'istituzione di unità operative tecniche
consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per
la predisposizione dei piani regionali.
3.
L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compilo di censire
il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di
studiarne lo stato. l'evoluzione ed i rapporti con le altre
componenti ambientali. di elaborare progetti di intervento
ricostitutivo o migliorativo, sia delle comunità animali sia
degli ambienti, al fine della riqualificazione faunistica del
territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività
di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano,
di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con
quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi
analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università
e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e
valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e
dalle province autonome, di esprimere i pareri
tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e
dalle province autonome.
4.
Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono
Istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria
sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e
corsi di preparazione professionale per la gestione della
fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, una commissione
istituita con decreto del Presidente del consiglio dei
ministri, composta da un rappresentante del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del
Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro
della Sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale
di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e
la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal
presente articoli e li sottopone al Presidente del consiglio
dei ministri, che li approva con proprio decreto.
5.
Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto
nazionale per la fauna sei valica provvede direttamente alle
attività di cui all'articolo 4.
6.
L'Istituto
nazionale per la fauna selvatica è rappresentalo e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e
passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali,
le giurisdizioni amministrative e speciali.
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