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1.
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è
istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)
composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, tre rappresentanti nominati dal Ministro
dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre
rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle
province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione
venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle
associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni
di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per
l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana,
da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana,
da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia
e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante
dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un
rappresentante del Club alpino italiano.
2.
Il comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è
costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sulla base delle designazioni delle
organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è
presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da
un suo delegato.
3.
Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico
consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della
presente legge.
4.
Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene
rinnovato ogni cinque anni.
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