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1.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di
programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione
faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i
compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti
dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province
spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di
protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della
presente legge.
2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome
esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in
base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai
rispettivi statuti.
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