|
1.
Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto
a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto
attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle
effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di
altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al
conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione
mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la
regolamentazione del prelievo venatorio.
2.
Le regioni e le province, con le modalità previste ai commi 7
e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante
la destinazione differenziata del territorio.
3.
Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è
destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione
della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle
Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a
sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal
10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori
ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per
effetto di altri leggi o disposizioni.
4.
Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche
i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e e). Si
intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a
fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare
la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5.
Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere
destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a
caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale.
6.
Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni
promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo
le modalità stabilite dall'articolo 14.
7.
Ai fini della pianificazione generale del territorio
agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli
per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le
province predispongono altresì piani di miglioramento
ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna
selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in
soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri
ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità
genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole
presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
tramite le loro strutture regionali.
8.
I piani faunistici-venatori di cui al comma 7 comprendono:
a)
le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione
ed alla sosta della fauna selvatica;
b)
le zone di ripopolamento e cattura, destinale alla
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla
cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi
e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione
e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per
il territorio;
c)
i centri pubblici e di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni
autoctone;
d)
i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola,
consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività
venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati
appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare
dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone
nominativamente indicate;
e)
le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le
gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con
l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie
cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad
associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli
singoli o associati;
f)
i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei
conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntale su
fondi vincolali per gli scopi di cui alle lettere a), b) e e);
g)
i criteri per !a corresponsione degli incentivi in favore dei
proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati,
che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat
naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di
cui alle lettere a) e b);
h)
l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti
fissi.
9.
Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti
da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni,
apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia
preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10.
Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria
mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al
comma 7 secondo criteri dei quali L'Istituto nazionale per la
fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma
del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostituitivi
nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
11.
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente
il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità
e congruenza che orienteranno la pianificazione
faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle
regioni con proprie osservazioni i criteri della
programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza
delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi
anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12.
Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri
per la individuazione dei territori da destinare alla
costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende
agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale.
13.
La deliberazione che determina il perimetro delle zone da
vincolare, come indicato al comma 8. lettere a), b) e e), deve
essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi
interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio
dei comuni territorialmente interessati.
14.
Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione
motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da
patte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti
almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si
intende vincolare, la zona non può essere istituita.
15.
Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in
cui non sia stata presentata formale opposizione.
16.
Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità
ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi
di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché
l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al
comma 7.
17.
Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai
proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni
caso. precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le
regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso
nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
|