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1.
Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi,
individuabile nella consistente presenza della tipica flora e
fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.
2.
Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al
comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della
presente legge e degli accordi internazionali, norme
particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e
disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le
consuetudini e le tradizioni locali.
3.
Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei
territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna
alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo
parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica.
4.
Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini,
d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della
zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti
da tasse.
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