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1.
L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo
Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano
i requisiti previsti dalla presente legge.
2.
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3.
E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il
soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine
di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima
per abbatterla.
4.
Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non
avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5.
Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco,
l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via
esclusiva in una delle seguenti forme:
a)
vagante in zona Alpi;
b)
da appostamento fisso;
e)
nell'insieme delle altre forme di attività venatoria
consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente
territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6.
La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel
rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a
colui che l'ha cacciata.
7.
Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna
selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10,
comma 8, lettera d).
8.
L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia
compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della
licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili
all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per
ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona
danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose,
nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata
all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire
100 milioni per morte o invalidità permanente.
9.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni
quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali
suddetti.
10.
In caso di sinistro colui che ha subito il danno può
procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di
assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha
contratto la relativa polizza.
11.
La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità
su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio
venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge
e delle norme emanate dalle regioni.
12.
Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì
necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato
dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche
norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di
cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è
consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia
in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a
cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino
le indicazioni sopramenzionate.
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