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1.
L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con
canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e
semiautomatico, con caricatore contenente non più di due
cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile
con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a
ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a
millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40.
2.
E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non
inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del
falco.
3.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal
cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4.
Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile
con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo
che il relativo caricatore sia adattato in modo da non
contenere più di un colpo.
5.
Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6.
Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di
caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare,
oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio
atti alle esigenze venatorie.
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