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1.
Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e le province interessate, ripartiscono il
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia
programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti
territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali,
possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
2.
Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate,
possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia
interessanti anche due o più province contigue.
3.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con
periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari,
l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito
territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto
fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che
praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il
territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
4.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce
altresì l'indice di densità venatoria minima per il
territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è
organizzato in comprensori secondo le consuetudini e
tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra
il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano
l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio
regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella
zona faunistica delle Alpi.
5.
Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda
all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un
ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino
compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad
altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una
diversa regione, previo consenso dei relativi organi di
gestione.
6.
Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla
provincia di residenza la propria opzione ai sensi
dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province
trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.
7.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
comunica alle regioni e alle province gli indici di densità
minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le
regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e
il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di
densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione
del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le
modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli
ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la
loro durata in carica nonché le norme relative alla loro
prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono
ad eventuali modifiche o revisioni del piano
faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con
periodicità quinquennale.
8.
E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali
di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di
ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di
cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di
attuazione, purché si siano accertate, anche mediante
censimenti, modificazioni positive della popolazione
faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di
priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9.
Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione,
anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità
faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti
territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre,
sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei
cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano
l'accesso.
10.
Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia
deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari
complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei
rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul
territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da
rappresentanti di associazioni di protezione ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per
cento da rappresentanti degli enti locali.
11.
Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione
promuove e organizza le attività di ricognizione delle
risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma
gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede
all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei
fondi rustici per:
a)
la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il
territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei
mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da
interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88
del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide
e di fossati; la differenziazione delle colture; la
coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla
nidificazione;
b)
la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché
dei riproduttori;
e)
la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della
difesa preventiva delle coltivazioni passibili di
danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in
difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di
ambientamento della fauna selvatica.
12.
Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento
degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui
ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano
faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino
preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile
del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del
conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti
fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme
regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8 lettera
h).
13.
L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è
consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
14.
L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia
provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il
risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla
fauna selvatica e dall'esercizio della attività venatoria
nonché alla erogazione di contributi per interventi,
previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni
medesimi.
15.
In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al
presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad
esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso
inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri
provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'ambiente.
16.
A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari
venatori delle province devono indicare le zone dove
l'attività venatoria è consentita in forma programmata,
quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone
dove l'esercizio venatorio non è consentito.
17.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei
limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi
dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel
rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla
pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione
territoriale, alla determinazione della densità venatoria,
nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel
territorio di competenza.
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