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1.
Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti
del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale,
possono:
a)
autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di
concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche
e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna
alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella
acquatica; dette concessioni devono essere corredate di
programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine
di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali
aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal
calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di
abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie
non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
posteriormente alla data del 31 agosto;
b)
autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola,
soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono
consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione
venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2.
Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a)
essere preferibilmente situate nei tenitori di scarso rilievo
faunistico;
b)
coincidere preferibilmente con il territorio di una o più
aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura
svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi
del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3.
Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive
possono essere autorizzate solo se comprendono bacini
artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto
delle convenzioni internazionali.
4.
L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al
comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente
legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12,
comma 5.
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