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1.
Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di
fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento,
ornamentale ed amatoriale.
2.
Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale
per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli
allevamenti dei cani da caccia.
3.
Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato
dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare
semplice comunicazione alla competente autorità provinciale
nel rispetto delle norme regionali.
4.
Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di
ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola
singola, consortile o cooperativa, possono consentire al
titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il
prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i
mezzi di cui all'articolo 13.
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