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1.
Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere
esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie
e per i periodi sottoindicati:
a)
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre: quaglia (Coturnix
coturnix); tortora (Streptopelia
turtur); merlo (Turdus
merula); passero (Passer italiae); passera
mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer
domesticus); allodola (Alauda
arvensis); colino della Virginia (Colinus
virginianus); starna (Perdix
perdix); pernice rossa (Alectoris
rufa); pernice sarda (Alectoris
barbara); lepre comune (Lepus
europaeus); lepre sarda (Lepus
capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus); minilepre (Sylvilagus
floridanus);
b)
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus
pilaris); tordo bottaccio (Turdus
philomelos); tordo sassello (Turdus
iliacus); fagiano (Phasianus
colchicus); germano reale (Anas
platyhynchos); folaga (Fulica
atra); gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus); alzavola (Anas
crecca); canapiglia (Anas
strepera); porciglione (Rallus
aquaticus); fischione (Anas
penelope); codone (Anas
acuta); marzaiola (Anas
querquedula); mestolone (Anas
clypeata); moriglione (Aythya
ferina); moretta (Aythya
fuligula); beccaccino (Gallinago
gallinago); colombaccio (Columba
palumbus); frullino (Lymnocryptes
minimus); fringuello (Fringilla coelebs);
peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus
pugnax); beccaccia (Scolopax
rusticola), taccola (Corvus monedula), corvo (Corvus
frugilegus); cornacchia nera (Corvus
corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa);
cornacchia grigia (Corvus
corone cornix); ghiandaia (Garrulus
glandarius); gazza (Pica
pica); volpe (Vulpes
vulpes);
e)
specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice
bianca (Lagopus
mutus); fagiano di monte (Lyrurus
tetrix); francolino di monte (Bonasia bonasia);
coturnice (Alectoris
graeca); camoscio alpino (Rupicapra
rupicapra); capriolo (Capreolus
capreolus); cervo (Cervus
elaphus); daino (Dama
dama); muflone (Ovis
musimon), con esclusione della popolazione sarda;
lepre bianca (Lepus
timidus);
d)
specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1°
novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus
scrofa).
2.
I
termini di cui al comma 1 possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali
delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le
modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il
1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto
dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.
L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La
stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione
degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi
approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati
può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel
rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, vengono recepiti in nuovi elenchi
delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni
dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in
vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie
cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e
alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto
della consistenza delle singole specie sul territorio.
4.
Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il
calendario regionale e il regolamento relativi all'intera
annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1,
2 e 3, con l'indicazione del numero massimo di capi da
abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5.
Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere
superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera
scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e
venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in
ogni caso sospeso.
6.
Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e
venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali,
possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare
diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna
selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1°
ottobre e il 30 novembre.
7.
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole
fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è
consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8.
Non è consentita la posta alla beccaccia ne la caccia da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
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