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1.
Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti
la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui
all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse
alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie
o altre calamità.
2.
Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per
la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle
specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla
caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene
praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora
l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le
regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani
devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si
attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per
l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle
guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3.
Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i
piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone,
purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
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