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1.
È vietato a chiunque:
a)
l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e
privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni
adibiti ad attività sportive;
b)
l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi
naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla
legislazione nazionale in materia di parchi e riserve
naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6
dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria
legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della
predetta legge entro il 1° marzo 1996, provvedendo nel
frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali
regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32,
comma 3, della legge medesima;
c)
l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino
condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della
fauna selvatica;
d)
l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato
ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali,
purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse
indicanti il divieto;
e)
l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre
pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel
raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade
poderali ed interpoderali;
f)
sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso
di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima
in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili,
fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di
lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade
carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di
funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione;
di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate
al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g)
il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre
zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di
veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non
consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e
dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso
venatorio che non siano scariche e in custodia;
h)
cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare,
a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da
sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i)
cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da
aeromobili;
l)
cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine
operatrici agricole in funzione;
m)
cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di
neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le
disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n)
cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio
e su terreni allagati da piene di fiume;
o)
prendere e detenere nova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed
uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi
previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura
distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia
pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla
competente amministrazione provinciale;
p)
usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti
dall'articolo 5;
q)
usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella
caccia agli acquatici;
r)
usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati
ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento
meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione del suono;
s)
cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria
della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle
valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle,
esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t)
commerciare fauna selvatica morta non proveniente da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
u)
usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare
esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive,
trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;
fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di
silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
fare impiego di balestre;
v)
vendere a privati e detenere da parte di questi reti da
uccellagione;
z)
produrre, vendere e detenere trappole per la fauna
selvatica;
aa)
l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a
partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb)
vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o
morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente
riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non
appartengano alle seguenti specie: germano reale (Anas
platyrhynchos), pernice rossa (Alectoris
rufa), pernice di Sardegna (Alectoris
barbara), starna (Perdix
perdix), fagiano (Phasianus
colchicus), colombaccio (Columba
palumbus);
cc)
il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica
nazionale non proveniente da allevamenti;
dd)
rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro
fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente
legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti
territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635
del codice penale;
ee)
detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica,
ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel
rispetto delle modalità previste della presente legge e della
fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene
regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla
tassidermia;
ff)
l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2.
Se le regioni non provvedono entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione
lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse
novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale
termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di
cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle
due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali
aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3.
La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati
dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di
mille metri dagli stessi.
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