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1.
La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata
in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2.
Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha
conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di
esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla
regione in ciascun capoluogo di provincia.
3.
La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti
qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di
cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze
naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4.
Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli
esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle
seguenti materie:
a)
legislazione venatoria;
b)
zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di
riconoscimento delle specie cacciabili;
c)
armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d)
tutela della natura e principi di salvaguardia della
produzione agricola;
e)
norme di pronto soccorso.
5.
L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in
tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
6.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle
caratteristiche innovative della legge stessa.
7.
L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre
che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo
della stessa in caso di revoca.
8.
Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del
certificato medico di idoneità.
9.
La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata
di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare
corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data
non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10.
Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il
cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se
accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata
da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle
norme della presente legge comportanti la sospensione o la
revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
11.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per
l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
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