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1.
Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per
realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi
regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa
di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge
16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il
rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui
all'articolo 22.
2.
La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e
può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e
non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al
numero 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante
l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria
esclusivamente all'estero.
3.Nel
caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di
caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di
concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che
rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la
caccia durante l'anno.
4.
I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche
per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di
progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da
singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito
della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la
creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica
nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la
manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna
selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta
guidata; il ricorso a tecniche culturali e tecnologie
innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la
valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla
natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna
ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di
prevenire incendi.
5.
Gli spostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale, le aziende
faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie
sono soggetti a tasse regionali.
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