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1.
A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è
istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una
addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26,
sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni.
2.
Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo
di ciascun anno con decreto del Ministero del tesoro, di
concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e
delle foreste, nel seguente modo:
a)
4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti
istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale;
b)
1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello
Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e
della conservazione della selvaggina;
c)
95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
3.
L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai
fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4.
L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo
alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non
comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto
dalla lesse 21 marzo 1958, n. 259.
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