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1.
E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni
un fondo di garanzia per le vittime della caccia per il
risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio
dell'attività venatoria nei seguenti casi:
a)
l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non
sia identificato;
b)
l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non
risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità
civile verso terzo di cui all'articolo 12, comma 8. 2.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il
risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che
abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente
superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per
ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il
risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il
medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8,
nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a
lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare,
sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12,
comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la
qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del
sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a
carico sono determinate in base alle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante
il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
3.
Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale
delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
4.
Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono
tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle
assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una
percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione.
La misura del contributo è determinata annualmente con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei
predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di
applicazione della presente legge il contributo predetto è
stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo
responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo
bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla
base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai
premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.
5.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma
del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche
in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi
previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del
responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo
pagato nonché dei relativi interessi e spese.
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