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1.
Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati
alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni
coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da
quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a
cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai
risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei
proventi di cui all'articolo 23.
2.
Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare
il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per
la relativa gestione un comitato in cui siano presenti
rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie
nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
3.
Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a
denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma
2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche
anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta
giorni successivi alla liquidazione.
4.
Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui
il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con
norma regionale.
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