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1.
La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle
leggi regionali è affidata:
a)
agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle
regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della
legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono
portare durante il servizio e per i compiti di istituto le
armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con
proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e
detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5,
comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b)
alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole
e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal
Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la
qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
2.
La vigilanza di cui al comma 1, è altresì, affidata agli
ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello
Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali,
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie
giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie
private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie
ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3.
Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza.
4.
La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a
norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; a
cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato
dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni
disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale
esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di
rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed
ambientaliste.
5.
Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è
vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in
cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie
è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle
loro funzioni.
6.
I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per
lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio
venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla
salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere
organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1,
lettera b), sotto il controllo della regione.
7.
Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie
delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine
alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera
b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione
delle guardie volontarie.
9.
I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria
volontaria alla data di entrata in vigore della presente
legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al
comma 4.
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