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1.
I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi
dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata
in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o
in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto
di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo
12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione
nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2.
Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti
che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al
sequestro delle armi, della fauna, selvatica e dei mezzi di
caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi
autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), e), d) ed e),
le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3.
Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli
ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente
preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale,
nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località
adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla
ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione
e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente
naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che
risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto
dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente
pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a
disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove
si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al
contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere
versato su un conto corrente intestato alla regione.
4.
Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli
ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale
sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari
sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5.
Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia
giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia,
violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria,
redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei
quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto
e le eventuali osservazioni del contravventore, e li
trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità
competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6.
Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano
prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre
1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono
ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto
salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.
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