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1.
Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986,
n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono
conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo
svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano
tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare
servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati
nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli
e per farvi ritorno.
2.
Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione
delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti
dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo
28, anche fuori dall'orario di servizio.
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