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1.
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e
delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a)
l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000
a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di
divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la
data di apertura fissata dall'articolo 18;
b)
l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a
lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o
uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c)
l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000
a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari
di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d)
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire
3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei
parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi
di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività
sportive;
e)
l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f)
l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000
per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g)
l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale
alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia
vietato l'abbattimento;
h)
l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la
caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a
cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La
stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio
di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera
r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura
della confisca dei richiami;
i)
l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000
per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti
o da aeromobili;
l)
l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine
fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il
fatto riguarda la fauna di cui alle lettera b), e) e g), le
pene sono raddoppiate.
2.
Per la violazione delle disposizioni della presente legge in
materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le
medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli
animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.
Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di
sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3.
Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624,
625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente
previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di
armi.
4.
Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali
stabilite dal presente articolo si applicano alle
corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi
provinciali.
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