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1.
Per le violazioni delle disposizioni della presenta legge e
delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a)
sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per
chi esercita la caccia in una forma diversa da quella
prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per
chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di
assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c)
sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per
chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento
delle tasse di concessione governativa o regionale; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire
500.000 a lire 3.000.000;
d)
sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per
chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle
aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di
riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla
caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa,
la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di
ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire
4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono
ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante
sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale
di caccia viciniore a quello autorizzato;
e)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per
chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente
sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per
chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di
violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione
delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per
chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o
abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore
a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione
è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
h)
sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per
chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in
violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i)
sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi
non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l)
sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per
ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla
violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m)
sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi,
pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente
richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il
tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se
l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
2.
Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso
improprio della tabellazione dei terreni.
3.
Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di
cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o
violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4.
Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di
regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale
e doganale.
5.
Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli
articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6.
Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
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