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1.
Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei
confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o
decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle
violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo,
l'autorità amministrativa dispone:
a)
la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di
caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti
dal predetto articolo 30, comma 1, lettera a), b), d) ed i),
nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma,
lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di
cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
b)
la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia
ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei
casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed
e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso
comma, lettere d) ed i) limitatamente alle ipotesi di recidiva
di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice
penale;
c)
l'esclusione definitiva della concessione della licenza di
porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal
predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), ed e),
limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99,
secondo comma, n. 1, del codice penale;
d)
la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo
provvedimento autorizzato per un periodo di un mese, nel caso
previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera 1); nelle
ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n.
1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta
per un periodo da due a quattro mesi.
2.
I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal
questore della provincia del luogo di residenza del
contravventore, a seguito della comunicazione del competente
ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero
quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3.
Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta
giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore da
notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo
30, comma 1, lettere a), b), e), d), e) ed i), al questore, il
quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro
temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
4.
Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31,
si applica il provvedimento di sospensione per un anno della
licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati
dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché,
laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi
indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se
la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente
commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre
anni.
5.
Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di
fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal
questore della provincia del luogo di residenza di chi ha
commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte
dell'autorità amministrativa competente, che è stato
effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione
pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il
relativo giudizio.
6.
L'organo accertatore da notizia delle contestazioni effettuate
a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il
fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della
licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
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