|
1.
Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui
all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun
anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel
quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle
province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla
vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in
relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto
riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure
accessorie applicate. A tal fine il questore comunica
tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di
aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure
accessorie applicate nell'anno precedente.
2.1
rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro
il mese di ottobre di ciascun anno.
|