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1.
Le associazioni venatorie sono libere.
2.
Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono
chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente
legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
a)
abbiano finalità ricreative, formative e
tecnico-venatorie;
b)
abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile
organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi
periferici;
c)
dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un
quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto
nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno
precedente quello in cui avviene la presentazione della
domanda di riconoscimento.
3.
Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4.
Qualora vengano meno i requisiti previsti per il
riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5.
Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge
la Federazione italiana della caccia e le associazioni
venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani,
Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione
nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina,
Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già
riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo
unico delle norme per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno
1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2
agosto 1967, n. 799. 6. Le associazioni venatorie nazionali
riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.
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