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1.
Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni
trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al
Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della
presente legge.
2.
Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro
dell9 agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva
sullo stato di attuazione della presente legge.
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