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1.
Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai
sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968,
fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in
base al provvedimento di concessione.
2.
Su richiesta del concessionario, le regioni possono
trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1
in aziende agri-turistico-venatorie.
3.
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non
consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne
detengano un numero superiore a quello stabilito dalla
presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente
competente.
4.
In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima
di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei
soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai
sensi della presente legge, degli atti di rispettiva
competenza, secondo modalità che consentano la piena
attuazione della legge stessa nella stagione venatoria
1994-1995.
6.
Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed
alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il
31 luglio 1996. 7. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6,
adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme
stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e
dei rispettivi statuti.
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