Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Legge 11 Febbraio 1992, n. 157         


Art. 36 - Disposizioni transitorie

  

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

  

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

  

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

  

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.

  

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1996. 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

     

Legge 11 Febbraio 1992, n. 157         


Art. 36 - Disposizioni transitorie

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